
La normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo è contenuta nella Legge 16 Dic 1985, n. 752 (modificata dalla Legge 17 Maggio 1991, n. 162). In particolare, all’articolo 2, si precisa che “i tartufi destinati al consumo da freschi devono appartenere ad uno dei seguenti generi e specie. E’ vietato il commercio di qualsiasi altro tipo”. Ecco le tipologie (le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle specie commerciali sono riportate nell’Allegato 1, parte integrante della Legge) destinate al consumo da freschi:
Tuber Magnatum Pico
Tuber Melanosporum
Tuber Mesentericum
Tuber aestivum Vitt.
Tuber uncinatum Chatin
Tuber brumale Vitt.
Tuber borchii Vitt. o Tuber albidum Pico
Tuber macrosporum Vitt.
Tuber brumale var. moschatum De Ferry
Delle nove tipologie solo tre hanno una appartenenza territoriale, in particolare:
Tuber Magnatum Pico o Bianco d’Alba
Tuber Melanosporum o Nero di Norcia
Tuber Mesentericum o Nero di Bagnoli
Naturalmente le tipologie indicate non si ritrovano solo nei luoghi citati, dove è comunque presente, grazie all’unione di fattori indispensabili come il clima, la flora e una ricca quantità di humus presente nel terreno, il ceppo primario per eccellenza. Le caratteristiche esclusive dell’area conferiscono al prodotto una qualità unica, non paragonabile per profumo, gusto e durata del prodotto.